Il Ccnl prevede che a ciascun lavoratore, per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore, e per un massimo di sette bienni, spetti un aumento del 4% sulla paga base sindacale.
Nella calcolo della retribuzione di un collaboratore domestico quindi vanno conteggiati anche eventuali scatti di anzianità maturati.
Lo scatto:
1- non può essere assorbito da un superminimo o da un acconto futuri aumenti;
2- viene calcolato sempre sulla paga minima contrattuale anche se la paga totale comprende un superminimo;
3- venendo calcolata sempre sulla paga base minima e poichè tale paga viene aumentata ogni anno, il valore dello scatto si modifica annualmente e quindi anche l’importo totale complessivo della paga e degli scatti;
4- il primo scatto di anzianità matura il mese successivo a quello di assunzione, ossia dopo 25 mesi, tranne nel caso di assunzione avvenuta il 1° del mese, nel qual caso lo scatto matura il mese stesso ossia dopo 24 mesi. Quindi se ad esempio l’assunzione avviene il 1° ottobre 2017 il primo scatto matura nel mese di ottobre 2018, mentre se l’ssunzione avvenisse il 2 ottobre 2017 il primo scatto maturerebbe a di novembre 2019.
