Datori di lavoro:
italiani, cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea, extracomunitari in possesso di titolo di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art.9 D.Lgs 286/98), cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno in quanto familiari di cittadino comunitario. Sono assimilati ai datori di lavoro persona fisica, ai sensi delle norme vigenti, le comunità religiose, le convivenze militari, le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e i ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale).
Lavoratori:
italiani, cittadini di uno stato membro dell’Unione Europea, cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno in corso di validità, che consente attività di lavoro subordinato, cittadini extracomunitari comunque presenti sul territorio nazionale.
Nel caso di emersione di lavoratore extracomunitario senza permesso di soggiorno, ciascun nucleo familiare potrà presentare dichiarazione al massimo per un lavoratore addetto al bisogno familiare e due lavoratori addetti all’assistenza di persona non autosufficiente ed alla stipulazione del contratto di soggiorno. Per quest’ultima tipologia di lavoratori, dovrà essere presentata certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato con Servizio sanitario nazionale attestante la limitazione dell’autosufficienza del soggetto per cui si chiede assistenza.
