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PREAVVISO DI LICENZIAMENTO

Il datore di lavoro che licenzia il dipendente è tenuto a rispettare i termini di preavviso, fatta eccezione per i casi di grave negligenza o mancanza.

L’obbligo del preavviso è finalizzato a consentire al lavoratore di disporre del tempo necessario per trovarsi un nuovo impiego.
Il rapporto di lavoro non è da considerarsi terminato fino allo spirare del periodo di preavviso e decorre dalla comunicazione del licenziamento al lavoratore.Durante tale periodo le parti rimangono soggette a tutti i diritti ed obblighi che derivano dal contratto di lavoro. Se il lavoratore si ammala, il decorso del periodo di preavviso è sospeso.Alla scadenza del preavviso, l’eventuale alloggio dovrà essere liberato da persone e da cose non di proprietà del datore di lavoro.L’obbligo del preavviso non è previsto in tutti i casi di licenziamento legato a negligenza o mancanza grave del collaboratore domestico, tali da non consentire più la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto. In questi casi, di cosidetto licenziamento “in tronco” per giusta causa, si ha l’immediata risoluzione del rapporto. L’obbligo di preavviso non è inoltre applicabile nei casi di accordo tra le parti nella risoluzione consensuale del rapporto.

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