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PERMESSI

Il contratto nazionale prevede dei permessi, retribuiti e non retribuiti per i collaboratori domestici che vengono riassunti in 4 articoli:

1) art.9 (Permessi per la formazione professionale):
il contratto prevede che i collaboratori con almeno 12 mesi di servizio presso il datore di lavoro possa usufruire di un monte-ore annuo di 40 ore di permesso retribuito per la frequenza di corsi di formazione professionale per assistenti e collaboratori domestici.

2) art. 20 (Permessi):
a) I lavoratori hanno diritto a permessi individuali retributi per effettuazione di visite mediche documentate, purchè coincidenti con l’orario di lavoro.
I permessi spettano in questa misura:
– conviventi: 16 ore annue ridotte a 12 per i lavoratori C, N e Bs con contratto ridotto.
– non conviventi: con orario non inferiore alle 30 ore settimanali: 12 ore annue
– per i non conviventi con orario inferiore alle 30 ore le 12 ore annue verranno riproporzionate in ragione dell’orario di lavoro prestato.
Per il riproporzionamento dei permessi si deve moltiplicare il numero delle ore settimanali per 12 e poi il risultato dividerlo per 30.
Portiamo in seguito un esempio di calcolo per un collaboratore che lavora 15 ore settimanali:
(15  x 12): 30= 6 ore di permesso annuali a cui ha diritto il collaboratore in questo caso.
b) il lavoratore colpito da comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti entro il secondo grado ha diritto ad un permesso retribuito pari a 3 giorni lavorativi
c) al padre lavoratore spettano 2 giornate di permesso retribuito in caso di nascita di un figlio

3) art. 22 (Diritto allo studio):
Nel caso collaboratore frequenti corsi scolastici di scuola dell’obbligo o di specifico titolo professionale, le ore non prestate per tali motivi non sono retribuite la possono essere  recuperate; sono invece retribuite le ore relative agli esami annuali, entro l’orario giornaliero, nei limite di quelle occorrenti agli esami stessi.

4) art. 23 (Matrimonio):
In caso di matrimonio spetta al lavoratore un congedo retribuito di 15 giorni di calendario, che potrà scegliere di usufruire entro un anno dalla data del matrimonio e sempre nel caso che il matrimonio sia  avvenuto in costanza con lo stesso rapporto di lavoro. In caso di non corresponsione in natura del vitto e alloggio, inoltre, è previsto il pagamento dell’indennità sostitutiva di vitto e alloggio per i 15 giorni di congedo.

Per quanto riguarda i permessi non retribuiti:
– Al lavoratore, che ne faccia richiesta, potranno essere concessi, per giustificati motivi, dei permessi di breve durata non retribuiti; (art. 20 comma 5)
– In tal caso non è dovuta indennità sostitutiva di vitto e alloggio; (art. 20 comma 6)

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