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PENSIONI – INVALIDITA’- ACCOMPAGNAMENTO – LEGGE 104/92

Il riconoscimento dell’invalidità civile prende avvio con l’inoltro all’INPS del certificato medico introduttivo da parte del medico di base. Successivamente il cittadino, utilizzando il codice del certificato medico, inoltra la domanda di accertamento sanitario all’Istituto, al fine di verificare, sulla base delle minorazioni di cui il richiedente è affetto, il grado di invalidità civile, la cecità civile, la sordità, la disabilità e l’handicap.

Successivamente, in caso di riconoscimento di un grado di invalidità compreso tra il 74% e il 100%, o della sordità o cecità, per ottenere le prestazioni economiche l’INPS procede alla verifica dei dati socio-economici e reddituali trasmessi telematicamente dal cittadino. Le prestazioni economiche riconosciute e pagate dall’INPS in presenza dei relativi requisiti sanitari e reddituali sono:

  • Per gli invalidi civili:
    • pensione di inabilità (invalidi totali);
    • indennità di frequenza (minori invalidi);
    • assegno mensile (invalidi parziali);
    • indennità di accompagnamento.
  • Per i ciechi civili:
    • pensione ai ciechi assoluti;
    • pensione ai ciechi parziali;
    • indennità speciale;
    • indennità di accompagnamento.
  • Per i sordi:
    • pensione;
    • indennità di comunicazione.

Indennità di accompagnamento per persone non deambulanti o con bisogno di assistenza continua (invalidi civili)

L’INPS riconosce un’indennità di accompagnamento ai soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.

Una volta avvenuto l’accertamento dei requisiti sanitari e amministrativi previsti, il beneficio viene corrisposto per 12 mensilità a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Per ulteriori informazioni contattaci oppure compila il form seguente






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