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INGRESSO IN ITALIA PER LAVORO AUTONOMO SOGGIORNO PER RESIDENZA EFFETTIVA

Il rilascio del permesso di soggiorno per motivo di “residenza elettiva" è rilasciato allo straniero titolare di una pensione percepita in Italia  (art. 11 comma 1 c-quater del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, regolamento di attuazione del  testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo luglio 1998, n. 286 (di seguito indicato come “R.A.), nel testo inserito dall’art. 11 del regolamento approvato con D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334.
Il permesso per residenza elettiva è rilasciabile in due distinte ipotesi:
a) allo straniero titolare di un visto di ingresso per residenza elettiva;
b) allo straniero che era titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per motivi familiare, a titolo di conversione del permesso di soggiorno (art. 14, comma 1, lett. d) R.A.). Tale ipotesi allude al lavoratore che cessa l’attività lavorativa e fruisce in Italia di una pensione di vecchiaia o di anzianità o di una pensione da invalidità da lavoro ovvero al familiare che percepisce una pensione da superstite ovvero a chi percepisca comunque una pensione di invalidità civile o una pensione sociale.
Il permesso autorizza il soggiorno in Italia dello straniero in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa in Italia.
Nell’ipotesi dello straniero entrato sul territorio dello Stato con il visto di ingresso per residenza elettiva, oltre ai requisiti previsti in generale per l’ingresso nel Territorio Nazionale (si veda la scheda “Ingresso e soggiorno per residenza elettiva"), si richiede la dimostrazione del possesso di un’abitazione da eleggere a residenza e di adeguate risorse economiche autonome, di cui si possa ragionevolmente supporre la continuità nel futuro.
Lo stesso permesso può essere rilasciato al coniuge convivente, ai figli minori, ai figli maggiorenni conviventi e a carico, ed ai genitori conviventi a carico del titolare di visto, qualora le capacità finanziarie siano adeguate.

Per ulteriori informazioni contattaci oppure compila il form seguente






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