Il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato (art.30, comma 1, decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286 e succ. mod., Testo Unico sull’Immigrazione):
a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto per motivi familiari, ottenuto grazie al rilascio del nulla-osta per ricongiungimento familiare, per familiare al seguito (nei casi previsti dall’art.29, T.U. Immigrazione), ovvero per ricongiungimento al figlio minore;
b) allo straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo da almeno un anno che abbia contratto matrimonio con un cittadino italiano, dell’Unione Europea, o straniero regolarmente soggiornante;
c) allo straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con un cittadino straniero regolarmente soggiornante. In tal caso, il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare. Per conoscere nel dettaglio tutti i requisiti previsti dalla legge e le modalità o le procedure di richiesta della coesione familiare consultare il paragrafo e) coesione familiare di questa sezione;
d) a genitore straniero anche naturale di minore italiano residente in Italia.
