L’articolo 18 del Contratto collettivo prevede che i lavoratori domestici maturino 26 giorni lavorativi di ferie all’anno, ferie che vanno godute per almeno 2 settimane nell’anno e le restanti entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione, normalmente nel periodo da giugno a settembre.
I 26 giorni di ferie vengono maturati in 12 ratei mensili ed ogni mese è utile alla maturazione del rateo in presenza di più di 15 giorni di lavoro o di assenza retribuita diversa dalla sospensione (il rateo di ferie non matura in caso di aspettativa o di assenza non retribuita continuativa, così non spetta per il mese di assunzione o di licenziamento in cui il rapporto inizia o termina con meno di 15 giorni di presenza).
